Il D.L. 119/2018 ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), che permette di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
La domanda deve essere presentata entro il 30.4.2019 ed è fruibile anche dai soggetti che hanno già presentato altre domande di rottamazione e non ha eseguito l'integrale pagamento del dovuto.
1) REQUISITI
Rientrano nella rottamazione ter i carichi definibili affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.
Non rientrano nella definizione le seguenti fattispecie:
• entrate locali (IMU, TARSU, ecc.)
• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o ai premi dovuti agli enti previdenziali;
• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per queste ultime violazioni, la norma precisa che la definizione è possibile limitatamente agli interessi.
Potranno aderire anche coloro che, pur avendo aderito alla prima definizione agevolata ed alla rottamazione bis, non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle somme. Pertanto coloro che hanno acceduto alla rottamazione bis e non hanno corrisposto le rate di luglio, agosto e settembre 2018, l’accesso è subordinato alla regolarizzazione del pagamento entro il termine differito del 7.12.2018.
Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2) BENEFICI
La rottamazione ter permette lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Per effetto della presentazione della domanda non si è considerati "non adempienti":
• nell'ambito dell'art. 28-ter del DPR 602/73, pertanto il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto della norma, contemplante una proposta di compensazione con i ruoli;
• ai fini dell'art. 48-bis del DPR 602/73 (blocco dei pagamenti delle P.A.), con la conseguenza che si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
3) PROCEDURA
Il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30.04.2019 scegliendo se effettuare il pagamento:
• in unica soluzione entro il 31.07.2019;
• in massimo dieci rate consecutive e di pari importo e per un massimo di 5 anni (sono previste due rate semestrali che scadono il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno).
L’Agente della riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare delle rate, delle scadenze e delle somme ammesse alla rottamazione entro il 30.06.2019.
Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Se la totalità delle somme viene versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il carico non potrà essere oggetto di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.
Lo Studio resta a disposizione per la compilazione e l’invio delle istanze.
San Giovanni Lupatoto, 19/11/2018
Studio Faedo & Partners
Scarica PDF