La L. 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del D.L. 32/2019, ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
1) NOMINA OBBLIGATORIA
Ai sensi dell'art. 2477 co. 2 e 3 c.c., l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la srl:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4 milioni;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4 milioni;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dovrà provvedere, entra trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.”
2) TERMINI PER LA NOMINA E PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
Ai fini della prima applicazione della norma si fa riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
Si ricorda che il termine ultimo entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina degli organi di controllo e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto è fissato in nove mesi a decorrere dal 16.3.2019, ossia entro il 16.12.2019.
3) MANCATA NOMINA
Qualora non si proceda alla nomina, è opinione pressoché unanime che ci si trovi di fronte alla causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. (ossia l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea). Un tale inadempimento potrebbe determinare conseguenze anche sotto il profilo della responsabilità degli amministratori, ove essi omettano di convocare l'assemblea oppure, una volta riscontrata la perdurante impossibilità dell'assemblea, benché regolarmente (e reiteratamente) convocata, di deliberare la nomina, non provvedano alla dichiarazione di accertamento dello stato di scioglimento della società e agli adempimenti conseguenti.
La mancata istituzione del Collegio sindacale, poi, impedisce di adottare con piena efficacia tutte quelle delibere che presuppongano una qualche attività di tale organo, rendendo illegittimi (e, più precisamente, annullabili) gli atti degli altri organi sociali (assemblea, Consiglio di amministrazione) che, dovendo passare, in qualche modo, al vaglio del Collegio, non siano stati assoggettati ad alcun controllo a causa dell'assenza di quest'ultimo.
Il riferimento è, in particolare, all'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea ordinaria, dal momento che la relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c. rappresenta un momento essenziale nel procedimento formativo della relativa delibera assemblare.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
San Giovanni Lupatoto, 23/09/2019
Studio Faedo & Partners
Scarica PDF