L'art. 17 del DL 119/2018 ha previsto l’obbligo per i commercianti al minuto di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. Attraverso i registratori di cassa automatici, scontrini e ricevute vengono quindi sostituiti dal cd. scontrino elettronico.
1) SOGGETTI OBBLIGATI
I corrispettivi telematici sono obbligatori:
• dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro;
• dal 1° gennaio 2020 per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d’affari.
Per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione e di registrazione dei corrispettivi (fatta salva l'emissione della fattura su richiesta del cliente).
2) SOGGETTI ESONERATI
L’obbligo dei corrispettivi telematici non si applica in via transitoria:
• alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
• alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo e alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto nel corso di un trasporto internazionale;
• fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018. Le “operazioni marginali” continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
Restano invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”). Le prestazioni di servizi c.d. “non oil” sono esonerate, fino al 31 dicembre 2019, qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.
3) PROCEDURE TECNICHE
Di seguito le procedure tecniche per assolvere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi:
• tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività;
• le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un intermediario appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore;
• in alternativa ai registratori telematici, viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.
Specifici adempimenti sono previsti per i commercianti al minuto che operano mediante più di tre punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta".
4) CREDITO D'IMPOSTA
L'art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015 prevede la concessione, per il 2019 e 2020, di un credito d'imposta al fine di agevolare l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento. Il pagamento dev’essere effettuato con modalità tracciabile.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6899"), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.
San Giovanni Lupatoto, 27/05/2019
Studio Faedo & Partners
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