L'art. 10 del DL 119/2018 ha stabilito che per il primo semestre 2019 (e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili) le sanzioni in caso di emissione tardiva della fattura elettronica:
• non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo di riferimento;
• si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo.
L'art. 11 del DL 119/2018 ha stabilito che dal secondo semestre 2019 (e dal 1.10.2019 per i contribuenti mensili) la fattura elettronica potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.
1) FATTURE EMESSE
L’obbligo di fatturazione elettronica sorge per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse in formato elettronico, è espressamente disposto che:
• la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SdI e non è stata scartata da quest'ultimo;
• la data di emissione coincide con la data riportata sul documento, fermo restando che la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il giorno in cui l'operazione si considera effettuata, ex art. 6 del DPR 633/72.
In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la fattura elettronica può essere trasmessa con un "minimo ritardo", ossia oltre le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.
Tuttavia per il primo semestre 2019 (e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili), non saranno sanzionati gli invii al Sdi effettuati entro il termine della propria liquidazione IVA, mentre a partire dal 1.07.2019 (e dal al 1.10.2019 per i contribuenti mensili) per emettere la fattura si avranno dieci giorni di tempo dall'effettuazione dell’operazione.
Pertanto le fatture di fine anno, per poter essere considerate fuori dall'obbligo di fatturazione elettronica, devono essere trasmesse entro il 31.12.2018.
Per le operazioni con fatturazione differita effettuate a dicembre 2018, e quindi:
• cessioni di beni documentati da Ddt o altro documento equipollente
• prestazioni di servizi documentati da una fattura pro forma/avviso di parcella o accompagnati da un documento quale un verbale di intervento
se la fattura viene emessa nel 2019 (ed entro il 15 gennaio 2019), si dovrà emettere la fattura elettronica e la relativa imposta a debito dovrà confluire nella liquidazione IVA di dicembre.
2) FATTURE RICEVUTE E DETRAZIONE IVA
Dal punto di vista del cliente, la data di ricezione individua la liquidazione periodica di competenza ai fini della detrazione Iva.
In base all'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Pertanto l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, può essere detratta entro il termine della liquidazione periodica.
Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto per le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate a dicembre 2018 e ricevute a gennaio 2019, non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione di dicembre 2018 (ovvero del IV trimestre 2018), ma solo dalla liquidazione del mese di gennaio 2019 (ovvero del I trimestre 2019).
Si riportano di seguito alcuni esempi:
• Fatture per operazioni effettuate nel 2018, ricevute e registrate entro la fine dell'anno: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (il 16 gennaio 2019)
• Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 e ricevute nel 2019: Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato solo nel 2019 a partire dal mese di febbraio con riferimento a gennaio anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio
• Fatture per operazioni di dicembre 2018, ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019: Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2019
• Fatture per operazioni effettuate a febbraio 2019 e ricevute nei primi 15 giorni di marzo: Il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione potrà essere esercitato nello stesso mese di esigibilità dell'imposta
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.
San Giovanni Lupatoto, 20/12/2018
Studio Faedo & Partners
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